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1. I marcatori che normalmente vengono usati in quest’ambito, sono classificati come armi , e per questo motivo la legge italiana prevede sanzioni per chi possiede questi senza regolare porto d’armi.
2. Le paintballs, che in pratica sono involucri gelatinosi ripieni di vernice biodegradabile, sono anch’esse illegali, a causa di una legge che vieta l’utilizzo di proiettili riempiti con un materiale che sia diverso dal piombo.
Naturalmente, è lecito pensare che queste leggi siano assurde, e totalmente prive di fondamento, ma nonostante ciò devono essere rispettate. Ci sono naturalmente dei modi per aggirare questa severa legislatura, e superare questi ostacoli, ma bisogna conoscere bene la legislatura e fare quindi in modo che le regole non vengano infrante, in quanto non avrebbe senso praticare uno sport stupendo come il paintball, avendo la consapevolezza di fare un reato.
Per quanto riguarda il primo punto, per non infrangere le normative, basta fare in modo che il marcatore che si utilizza non sia classificabile come un’arma. Se si legge attentamente il decreto ministeriale che regola le armi ad aria compressa in Italia, è lecito trarre le seguenti conclusioni: Una volta accertato che uno strumento ad aria o gas compresso ha potenza di sparo inferiore a 7,5 Joule, esso perde la qualità di arma propria ed è di libera detenzione e non è quindi classificabile come arma atta ad offendere. Ogni condotta che ha uno di questi strumenti per oggetto (salvo il porto senza giustificato motivo) non può che essere sanzionata, se del caso, che con sanzioni amministrative; A questo punto sorge il problema di stabilire come si calcoli l’energia di un proiettile sparato da questi strumenti. L’energia in Joule di un proiettile di un certo peso e per una data velocità alla bocca dell’arma è fornita da una formula in cui si moltiplica il suo peso in grammi per la velocità in metri al secondo elevata al quadrato, e si divide il risultato per 2000; evidente perciò che l’energia varia a seconda del peso del proiettile il quale, a parità di pressione del gas compresso, influisce anche sulla velocità iniziale realizzabile.
LIMITE CONSENTITO IN ITALIA CON PALLETTA DA 3g è DI 232 PIEDI/SECONDO CHE EQUIVALGONO A 70,7 M/S
In questo modo è possibile praticare il paintball, senza incappare in spiacevoli sanzioni amministrative o penali, in quanto non si sta utilizzando un’arma; resta spinoso comunque il problema delle paintballs, infatti la norma consente, per le armi ad aria compressa, il lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali , ragion per cui possiamo utilizzare solamente una particolare tipologia di paintballs, che non contiene o trasporta alcun materiale, stiamo parlanto di pallini fatti interamente di gelatina che macchia la superfice che colpisce, o in alternativa i classici pallini di gomma. In questo modo tutto è legale, ed è possibile gestire anche in italia campi in cui si pratica il paintball, concepiti come associazioni che promuovono lo sport, in cui è previsto un rimborso spese da parte dei partecipanti per sostenere almeno in parte i costi di questa attività, che ha come unico scopo quello di far conoscere e praticare a livello amatoriale ma anche agonistico questo sport e buon divertimento.
Ad ogni modo il risultato della norma sul piamo giuridico è chiaro: le armi ad aria compressa con meno di 7,5 joule non rientrano più tra le armi, ma tra gli strumenti atti ad offendere. La legge 526/1999 dice chiaramente che le armi ad aria o gas compressi con potenza inferiore a 7,5 Joule non sono più armi comuni né armi proprie e ciò basta per escludere che ad esse possano essere applicate le norme penali dettate per le armi. La conclusione è pertanto che, una volta accertato che uno strumento ad aria o gas compressi ha potenza inferiore a 7,5 Joule, esso perde la qualità di arma propria ed è di libera detenzione.